2011.08.13, D.L. 138: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo».
Allegato:
ns_20110813_DL_138.pdf
2011.08.01, D.P.R. 151: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
Allegato:
ns_20110801_DPR_151.pdf
2011.07.27, Decreto AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) prot. 30011 relativo al contingentamento degli apparecchi da gioco.
Allegato:
ns_20110727_DecrAAMS_30011.pdf
2011.05.23, D.Lgs. 79: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio».
Allegato:
ns_20110523_DLgs_79.pdf
2011.05.13, Codice civile, art. 2643: «Atti soggetti a trascrizione».
Allegato:
ns_20110513_CodCiv_art_2643.pdf
2011.04.15, C.M. 3642c: «Circolare esplicativa sui titoli validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande».
Allegato:
ns_20110415_CM_3642c.pdf
2011.04.05, Decreto AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) prot. 11181 relativo all'elenco dei gestori di apparecchi da gioco.
Allegato:
ns_20110405_DecrAAMS_11181.pdf
2011.03.24, Circ. VVF 3791: «Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/7-9-2010). Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il "procedimento automatizzato" di cui ai Capi I, II, III, V e VI del Regolamento».
Allegato:
ns_20110324_CircVVF_3791.pdf
2011.03.21, D.G.R. Molise n. 159: «Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Aggiornamento delle Linee Guida applicative e delle disposizioni regionali».
Allegato:
nrMol_20110321_DGR_159.pdf
2011.03.21, D.G.R. Molise n. 158: «Tariffario unico regionale dei compensi delle prestazioni rese nell’esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai servizi ed unità operative dell’area della prevenzione dell’azienda sanitaria regionale. Aggiornamento e revisione».
Allegato:
nrMol_20110321_DGR_158.pdf
2011.03.21, Circ. VVF 7227: «Prevenzione on line. Domande di prevenzione incendi in forma digitale. Acquisizione dei documenti allegati alle domande di prevenzione incendi».
Allegato:
ns_20110321_CircVVF_7227.pdf
2010.09.07, D.P.R. 160: «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008»
Allegato:
ns_20100907_DPR_160.pdf
2010.09.07, D.P.R. 160, art. 10. CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO. 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato; 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività. 3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. 4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento. 5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
2010.07.09, D.P.R. 159: «Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Allegato:
ns_20100709_DPR_159.pdf
2010.05.06, C.M. 3635c: «Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Circolare esplicativa».
Allegato:
ns_20100506_CM_3635c.pdf
2010.03.26, D.Lgs. 59, art. 71: «Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali».
Allegato:
ns_20100326_DLgs_59_art_71.pdf
2008.08.09, L. 133, art. 38: IMPRESA IN UN GIORNO.
Allegato:
ns_20080809_L_133_art_38.pdf
2006.04.12, D.P.R. 184: «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi».
Allegato:
ns_20060412_DPR_184.pdf
2006.02.22, L. 84: «Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia».
Allegato:
ns_20060222_L_84.pdf
2005.11.28, L 246, art. 5: Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive.
Allegato:
ns_20051128_L_246_art_5.pdf
2004.01.22, D.Lgs. 42: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (da "www.bosettiegatti.com").
Allegato:
ns_20040122_DLgs_42.pdf
2003.12.30, L.R. Molise 36: «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, ad oggetto: "Interventi per la promozione della regione attraverso la sponsorizzazione di attività sportive"».
2003.08.01, D.Lgs. 259: «Codice delle comunicazioni elettroniche».
Allegato:
ns_20030801_DLgs_259.pdf
2002.10.18, L.R. Molise n. 25: «Eliminazione delle barriere architettoniche».
Allegato:
nrMol_20021018_LR_25.pdf
2001.05.28, D.P.R. 311.
2000.09.12, D.P.C.M.
1999.07.08, Circ. P.C.M. 4364: «Criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attività produttive».
Allegato:
ns_19990708_CPCM_4364.pdf
1998.03.31, D.Lgs. 112, Capo IV: «Conferimento ai comuni e sportello unico per le attività produttive».
Allegato:
ns_19980331_DLgs_112_Capo_IV.pdf
1998.03.31, D.Lgs. 112, art. 163 (Trasferimenti agli enti locali): ... 2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: ... b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; ... d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; ...
1998 ott 20, D.P.R. 447 (coordinato col D.P.R. 440/7-12-2000): Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Allegato:
ns_19981020_DPR_447.pdf
1995.10.26, L. 447: «Legge quadro sull'inquinamento acustico».
Allegato:
ns_19951026_L_447.pdf
1991, Legge 287.
1990.08.07, L. 241: «Nuove norme sul procedimento amministrativo».
Allegato:
ns_19900807_L_241.pdf
1990.08.07, L. 241, art. 19: «Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA».
Allegato:
ns_19900807_L_241_art_19.pdf
1990.01.04, L. 1, art. 3. 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, no 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita da corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b) il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
1988.03.03, Legge reg. Molise 5: «Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive».
1940.05.06, R.D. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), art. 204 e seguenti.
1939.06.16, L. 1111: «Disciplina degli affittacamere».
Allegato:
ns_19390616_L_1111.pdf
1931.06.18, R.D. 773 (TULPS): «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».
Allegato:
ns_19310618_RD_773.pdf
1931.06.18, R.D. 773 (TULPS), art. 86, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l’attività di produzione o di importazione; b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.
1931.06.18, R.D. 773 (TULPS), art. 115, DELLE AGENZIE PUBBLICHE. Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E’ ammessa la rappresentanza. Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'. Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.(1) Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.